Inapplicabilità del privilegio processuale fondiario nei procedimenti di crisi da sovraindebitamento
Il Tribunale di Modena, con la sentenza allegata, ha stabilito che l’art. 41 del TUB riserva al creditore fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento e non è esteso ad ogni diversa procedura concorsuale; la norma è di stretta interpretazione autentica ed è inapplicabile a fattispecie diverse dal fallimento. Di conseguenza nel sovraindebitamento, ed in particolare nella liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss L. 3/2012, non vi è alcun privilegio processuale del creditore fondiario; con ciò, quindi, l’incasso derivante dalla vendita dell’immobile oggetto dell’esecuzione, dedotte le spese prededucibili della procedura esecutiva stessa, dovrà essere assegnato alla procedura di sovraindebitamento e non direttamente al creditore fondiario, come invece accade in ambito fallimentare.
sentenza Tribunale di Modena
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