close mega
close mega Aggiornamenti

Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

close mega
close mega Consulenza

Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

close mega
close mega Team

Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

Consulta il nostro Diario di bordo    Seguici su in
12/04/2018

Inapplicabilità del privilegio processuale fondiario nei procedimenti di crisi da sovraindebitamento


Il Tribunale di Modena, con la sentenza allegata, ha stabilito che l’art. 41 del TUB riserva al creditore fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento e non è esteso ad ogni diversa procedura concorsuale; la norma è di stretta interpretazione autentica ed è inapplicabile a fattispecie diverse dal fallimento. Di conseguenza nel sovraindebitamento, ed in particolare nella liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss L. 3/2012, non vi è alcun privilegio processuale del creditore fondiario; con ciò, quindi, l’incasso derivante dalla vendita dell’immobile oggetto dell’esecuzione, dedotte le spese prededucibili della procedura esecutiva stessa, dovrà essere assegnato alla procedura di sovraindebitamento e non direttamente al creditore fondiario, come invece accade in ambito fallimentare.

sentenza Tribunale di Modena



Condividi su
CONTATTACI