Insolvenza anche con attivo superiore al passivo
Confermato l'orientamento già delineato nel 2014 dalla Cassazione
La Cassazione, con la sentenza 12984 del 24.5.17, ha confermato l'orientamento già espresso con la precedente sentenza 7252/14. La Cassazione non può intervenire sul convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Nel caso di specie, è stato rilevato che la corte distrettuale ha ritenuto che lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo di bilancio, giacché esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.Cass. 24.5.2017 n. 12984
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