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Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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01/06/2020

InvestorVisa: le modifiche del Decreto Rilancio


L'Italia abbassa le soglie per il rilascio del visto

Nel contesto imprevedibile dettato dall'emergenza epidemiologica che ha colpito il mondo intero, l'Italia ha, nell'arco di 3 mesi, pubblicato 3 decreti ricchi di nuove norme, rivisitazioni di norme già esistenti e/o proroga di norme in scadenza.

In questo contesto, con il recente Decreto Rilancio del 20 maggio 2020, n. 34, il legislatore italiano ha voluto, tra le altre cose, creare un nuovo sostegno alle imprese Italiane attraverso la ricerca di capitale estero. Per fare ciò, all'articolo 38 intitolato "rafforzamento patrimoniale delle start-up innovative", al comma 10 è stato introdotto il seguente dettato: all'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalle seguenti: "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 250.000".

Per capirci di più è necessario esaminare il disposto normativo dell'articolo 26-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). L'articolo in commento tratta il tema dell'ingresso e soggiorno in Italia di investitori esteri. Nello specifico è previsto, al comma 1, che: L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

  • a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
  • b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale societa' sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
  • 1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
  • 2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
  • 3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

La disposizione dell'articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n.34/2020, va pertanto a modificare alcuni dei requisiti per richiedere il rilascio del visto "per investitori" utilizzato da stranieri con ingenti disponibilità finanziare a fare ingresso nel nostro Paese al fine di prendervi la residenza.

Si precisa per chiarezza che è previsto il rilascio del permesso di soggiorno biennale al titolare del visto per investitori, recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando viene accertato che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni. Il permesso di soggiorno per investitori e' rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorita' amministrativa da cui risulti ancora investita la somma inizialmente versata a fronte di strumenti finanziari di cui al comma 1.



Art. 38, Decreto Rilancio n.34/2020
Art. 26-bis, Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286

Edoardo Mazzucotelli

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