Lavoratori impatriati e proroga del regime
L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 60353/2021 con la quale fornisce indicazioni in merito
Il regime agevolativo per i lavoratori impatriati ex art. 5, comma 2 del DL del 30 aprile 2019, n. 34, recepisce ora le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di proroga delle agevolazioni. Il protocollo 60353/2021 (in allegato), come richiesto dal comma 50, dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), riporta, infatti, le modalità con la quale i soggetti interessati possono richiedere o applicare l'estensione per ulteriori 5 anni del regime agevolativo in esame. L'opzione è esercitata mediante il versamento, in unica soluzione, di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia; o
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
Il pagamento dev'essere effettuato mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, con codice tributo da emettersi con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, devono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso. I lavoratori dipendenti dovranno presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il medesimo termine di cui sopra. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome e data di nascita;
- il codice fiscale;
- l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR;
- l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
- l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio;
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento ;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- gli estremi del versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, effettuato secondo le modalità riportate nel provvedimento.
I soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, invece, possono comunicare l'opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento richiesto dalla norma.
Protocollo 60353/2021 - Modalità di esercizio dell'opzione di proroga del regime Lavoratori Impatriati
Edoardo Mazzucotelli
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