Lavoratori impatriati e ricercatori
Aspetti previdenziali
L’attuale versione della normativa riguardante l’ingresso in Italia di lavoratori, ricercatori e professori residenti all’estero ammette la possibilità che il soggetto beneficiario dell’agevolazione possa svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro estero, a patto che il reddito di lavoro dipendente sia prodotto in Italia.
In tali situazioni è opportuno prestare attenzione anche agli aspetti contributivi legati al trasferimento di residenza in Italia.
E’ possibile infatti che, in alcuni casi, il lavoratore, ricercatore, docente “impatriato” sia inquadrato come lavoratore distaccato in Italia dalla sede estera e, pertanto, non sia obbligato al versamento dei contributi previdenziali all’INPS.
In materia di distacco transnazionale, si evidenziano i seguenti principi fondanti.
In ambito comunitario, il riferimento normativo è rappresentato dal Regolamento UE 883/2004.
L’art. 11 stabilisce, in linea generale, che: "una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro."
Il successivo articolo 12, in relazione alle ipotesi di distacco, prevede che:
"La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona distaccata.”
Nel caso in cui il distacco si protrae per più di ventiquattro mesi il datore di lavoro estero dovrà presentare richiesta per far iscrivere il dipendente al sistema previdenziale del paese ospitante.
In ambito extra – comunitario, si presentano due situazioni.
In alcuni casi, l’Italia ha stipulato con alcuni stati delle convenzioni per evitare la doppia imposizione ai fini contributivi.
In assenza di convenzione vige il principio in base al quale i contributi previdenziali, pertanto, sono dovuti nel Paese ove la prestazione lavorativa viene resa.
Si evidenzia infine che, in data 15 settembre 2020, è stato pubblicato il D. Lgs. m. 122/2020, in materia di distacco transnazionale, che ha apportato così una serie di emendamenti al Decreto Legislativo n. 136/2016.
Si allega il Memorandum n. 8/2016 pubblicato dal CNDCEC in tema di internazionalizzazione e legislazione applicabile ai lavoratori.
(Risposte ad interpello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate anno 2020: 26/2020, 59/2020, 78/2020, 274/2020, 284/2020,307/2020, 341/2020, 533/2020)
Memorandum n. 08/2016: internazionalizzazione e legislazione applicabile ai lavoratori.
Fulvio Balestra
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