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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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01/11/2017

Le circolari dell’Agenzia non sono fonti normative


La circolare non è una fonte normativa: non può disciplinare circostanze non espressamente previste dalla Legge.

La Cassazione, con l'Ordinanza 25905/2017, ha confermato che l'Agenzia delle Entrate non può introdurre nuovi adempimenti attraverso una circolare; ciò in quanto la circolare non è una fonte normativa e di conseguenza non può disciplinare circostanze non espressamente previste dalla Legge. Tale sentenza è positiva per i contribuenti. Tuttavia, a parere di chi scrive, è comunque "grave" che un contribuente debba arrivare a difendersi sino in Cassazione - per altro con i lunghi tempi della giustizia -  per il solo fatto che i Giudici di secondo grado hanno accolto le richieste dell'Agenzia che si basavano sul presunto mancato adempimento da parte del contribuente; adempimento non previsto dalla legge, bensì esclusivamente riportato in una circolare dell'Agenzia. Il caso di specie riguarda un contribuente che aveva usufruito del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della Legge 388/2000. L'agenzia lamentava che per usufruire del predetto credito d'imposta era necessario che sulla fattura d'acquisto fosse apposta la dicitura "bene acquistato con il credito d'imposta  di cui all'art. 8 L. 388/2000". La legge nulla disponeva in tal senso; tale adempimento era stato solamente inserito in successive circolari dell'Agenzia (41/2001 e 38/2002).




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