Legge fallimentare e decreto banche
Il DL 59 contiene importanti riflessi sulla norma fallimentare
Il DL n. 59 del 29/04/2016 (denominato "Decreto Banche"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03/05/2016, ha apportato alcune importanti novità sia alla legge fallimentare che in tema di espropriazione forzata. Procedendo con l'ordine degli articoli, di seguito si riportano i principali interventi: -> Art. 3 - Istituito presso il ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure: in tale registro saranno pubblicate le informazioni e i documenti relativi a espropriazioni forzate immobiliari, fallimenti, concordati, accordi di ristrutturazione, piani attestati, amministrazioni straordinarie, piani dei consumatori e liquidazione dei beni ex L. 3/2012. In tale registro vi saranno informazioni pubbliche e informazioni accessibili solo da alcuni soggetti specializzati. Inoltre il giudice delegato o il tribunale competente, per ragioni di segretezza, potranno disporre la limitazione di alcune pubblicazioni -> Art. 4 - Disposizioni in materia di espropriazione forzata: all'articolo 532 c.p.c., secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. al quinto comma dell'art. 560 c.p.c. è aggiunto il seguente periodo: gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. -> Art. 5 - accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati: All'articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento. -> Art. 6 - modifiche alla legge fallimentare: a) all'articolo 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.»; b) all'articolo 95, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.»; c) all'articolo 104-ter, decimo comma, è inserito, in fine, il seguente periodo: «E' altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.»; d) all'articolo 163, secondo comma, dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi»; e) all'articolo 175 comma secondo, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.»Condividi su