Limite alla cessione dei crediti edilizi
A seguito dell'elevato numero di frodi riscontrate nelle operazioni di compravendita di crediti edilizi, il Governo ha cercato, sin dal termine dello scorso anno, di arginare per quanto possibile tali attività. Dapprima con l'emanazione del Decreto Antifrode nel novembre 2021, il quale ha letteralmente bloccato gli operatori (Agenzia delle Entrate, tecnici e Istituti di Credito) per almeno due settimane, con la quale è stata introdotta la previsione dell'obbligo di asseverazione e visto di conformità per ogni tipo di atto di cessione dei crediti edilizi. Previsione questa che è stata poi recepita, con lievi modifiche, nella Legge di Bilancio 2022 introducendo il tema dei lavori di edilizia libera e quelli di entità inferiore a 10.000 euro.
Ora, con il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, all'articolo 28 "Misure di contrasto alla frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" è stato introdotto il limite ad una sola cessione dei crediti edilizi. Unica eccezione fanno i crediti già ceduti alla data del 7 febbraio 2022, i cui acquirenti hanno la facoltà di eseguire una ulteriore cessione.
La previsione, che da un lato è sicuramente di efficace impatto in termini di riduzione del rischio di frode, ha però un lato della medaglia di non piacevole rilievo per i contribuenti che erano in procinto di, o hanno già avviato interventi di ristrutturazione immobiliare, ma anche per imprese ed istituti di credito le quali si erano attivate per garantire l'acquisto di detti crediti con operazioni di sconto in fattura o operazioni di finanziamento-ponte a tassi predefiniti. La norma, si teme, avrà perciò l'effetto di generare un nuovo rallentamento per gli operatori del settore e, salvo nuovi interventi normativi, una riduzione drastica dell'impatto sui conti pubblici, essendo ora gli interessati chiamati all'utilizzo diretto del credito in dichiarazione, il più delle volte non del tutto capiente, producendo una perdita (per il contribuente) della quota parte non compensabile nell'anno.
Decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4
Edoardo Mazzucotelli
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