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03/01/2018

L’IVA di rivalsa nel concordato preventivo


Osservazioni sulla falcidia dell'Iva di rivalsa di cui all'art. 2758, co. 2, c.c.

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 7 aprile 2016 in causa C-546/14, ha ammesso la possibilità di parziale pagamento del debito dell’IVA previa attestazione “sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento”. Tralasciando di ripercorrere la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale sull'argomento, che hanno condotto alla stesura dell'art.182-ter nella sua attuale formulazione ed alla possibilità di falcidia del debito IVA, a talune condizioni, si ritiene opportuno estendere l'analisi al meno noto tema dell'Iva di rivalsa di cui all'art. 2758, co. 2, c.c.: “I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito. Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.” Sull'argomento si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza n. 24970 del 6 novembre 2013, ha precisato che il creditore privilegiato ha diritto all’integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore; trova quindi conferma la tesi già accolta con la sentenza n. 12064/2013, riferita alla disciplina del concordato preventivo previgente: “… in quel contesto normativo, caratterizzato dall’inapplicabilità al concordato preventivo dall’art. 54 L.F. (non richiamato dall’art. 169) e dalla condizione essenziale e indefettibile dell’integrale pagamento dei creditori privilegiati, la mancanza nel compendio patrimoniale dei debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nei fallimento, l’esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente... ciò in considerazione della particolarità del privilegio di essere una qualità del credito riconosciuta dall’ordinamento in ragione della sua causa”. In breve, al credito di rivalsa dell’IVA spettante al cedente di beni o prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale previsto dall’art. 2758, co. 2, c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, in base all’art. 160, co. 2, L. fall. Il Tribunale di Bergamo, con la Circolare operativa n. 4/14 ha precisato che nella disciplina del concordato preventivo non esiste una norma analoga a quella dettata, per il fallimento, dall’art. 93, co. 3, n. 4, L. fall., che esige che il bene sul quale la prelazione si esercita venga descritto analiticamente dal creditore, con la conseguenza che non solo la mancata descrizione analitica, ma anche il mancato rinvenimento del bene da parte della curatela diano ragione del mancato riconoscimento del privilegio. Affermare, come fa la Cassazione nella pronuncia indicata, che nel concordato preventivo i crediti muniti di privilegio speciale, tra i quali rientra il credito per l’IVA di rivalsa, debbano essere soddisfatti integralmente, anche nel caso in cui manchino i beni oggetto della prelazione, rappresenta una opzione interpretativa: è quindi possibile ritenere che in tutti i casi in cui i beni oggetto della prestazione non vi siano, o perché dispersi o perché inesistenti ab origine (come nel caso delle prestazioni di servizi), il debitore in crisi che proponga un concordato preventivo abbia facoltà di considerare il credito per IVA di rivalsa quale chirografario (degradato al chirografo), avendo cura di applicare il disposto di cui all’art. 160, co. 2 L. fall., che esige che l’incapienza, rispetto al credito, o la mancanza del bene, o dei beni, sul quale esercitare un privilegio sia attestata dal professionista designato ex art 67 lett. d) L. fall. Un caso trattato dallo scrivente riguarda il debito IVA di rivalsa relativo alla proposta di concordato prevenivo di una impresa di costruzioni, che è stato classificato in tre categorie:
  1. debito IVA per interventi in appalto su immobili di terzi;
  2. debito IVA per prestazione di servizi generici;
  3. debito IVA in regime di inversione contabile (cd. reverse charge);
all’esito delle verifiche svolte è stato possibile attestare la mancanza di beni sui quali potesse essere esercitato il privilegio per IVA di rivalsa previsto dall’art. 2758, co. 2, c.c. Di conseguenza, nulla osta a considerare il credito di rivalsa quale chirografario (recte: degradato al chirografo), posta la mancanza di beni sui quali esercitare il privilegio di cui si tratta.  




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