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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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08/06/2020

L’Organismo di Vigilanza nell’emergenza sanitaria


Come si modificano i compiti e le responsabilità con la ripresa delle attività

La ripresa dell’attività lavorativa nel mondo post-Covid-19, ha modificato aspetti di responsabilità e di rischi delle attività stesse e dei suoi organi. I primi organismi societari a doversi attivare in questo nuovo inizio sono i componenti dell’Organismo di Vigilanza (Odv), tenuti a verificare, nel rispetto delle norme di legge, la previsione di misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori. È compito dell’Odv verificare che l’impresa aggiorni il Documento di Valutazione Rischi e predisponga tutte le iniziative necessarie alla tutela della salute dei dipendenti della società. Nello specifico, è opportuno che la società predisponga un protocollo di comportamento interno anti-contagio, ovvero in cui siano previste:

  • Le modalità di ingresso ed uscita dall’azienda, sia per il personale interno che per eventuali accessi di persone terze, con annessa possibilità di rilevazione della temperatura corporea. In questo caso può essere prevista una finestra di orario entro cui il personale deve recarsi sul posto di lavoro per lo svolgimento delle attività di verifica e prevenzione;
  • Garanzia di pulizie giornaliere;
  • Fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale;
  • Accesso contingentato agli spazi comuni;
  • Limitazione agli spostamenti interni, alle riunioni e agli eventi di formazione;
  • Gestione dei casi di presenza di personale rivelatosi sintomatico.

A seguito di tale predisposizione, l’Odv deve anche verificare che delle informazioni in esso contenute sia stata fatta adeguata formazione del personale d’azienda, a tutti i livelli. Di questa attività dovrà essere data corretta informativa anche al Collegio Sindacale. È proprio questo organo che, in assenza dell’Odv, entra in gioco in prima persona per la verifica di quanto descritto precedentemente.

Accanto ai rischi derivanti da un contagio epidemiologico interno all’attività, il documento redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, affronta anche il tema del rischio di infiltrazioni criminose a cui sono esposte molte attività data la necessità di accesso a finanziamenti.

In questo contesto è perciò compito dell’Odv, in prima battuta, e poi del Collegio Sindacale in forza del suo ruolo di responsabile della legalità, incrementare i contatti con i responsabili aziendali, dal datore di lavoro al medico aziendale, e con esso il flusso informativo, sollecitando la predisposizione di misure adatte al contenimento del rischio epidemiologico. Tali organi non sono tenuti solamente a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 231, ma anche a verificare l’effettiva applicazione dei provvedimenti presi, attraverso verifiche periodiche.

Utili sono state, infine, le affermazioni del Garante della Privacy che ha ritenuto, seppur dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti dalla normativa, l’Odv come organo non titolare autonomo del trattamento, in quanto i suoi compiti sono determinati dall’organi dirigente dell’ente. L’Odv, pertanto, non è inquadrabile come un soggetto distinto, ma anzi è parte dell’ente stesso.



Fondazione Nazionale dei Commercialisti - Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell'emergenza sanitaria

Edoardo Mazzucotelli

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