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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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09/06/2020

Modalità di utilizzo del Credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale


Rimborso o compensazione

In vista della scadenza prevista per il 30 giugno 2020 per la trasmissione della dichiarazione IVA, il contribuente si può trovare a dover valutare la modalità di utilizzo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
In particolare, il contribuente ha la possibilità di richiedere l’eccedenza a rimborso o di utilizzarla in compensazione.
L'articolo 30, secondo comma, del DPR 633/72 contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (ai quali deve aggiungersi quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto).Oltre ai casi specifici previsti dall’art. 30, c. 2, il successivo comma 3 prevede un caso residuale, che consente la richiesta di rimborso dell’IVA in caso il contribuente abbia maturato anche nei due anni precedenti un’eccedenza positiva. In tal caso, il contribuente potrà chiedere a rimborso un importo pari alla minore delle eccedenze maturate nel corso dei tre periodi d’imposta considerati. 
 Al di fuori della casistica descritta, il credito emergente dalla dichiarazione annuale deve necessariamente essere riportato in compensazione nel periodo d'imposta successivo.
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” dell’IVA con altri tributi, è previsto un limite annuo di 700 mila euro (art. 34, L. 388/2000 allegato), elevato a 1 milione per l’anno 2020 dal DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio - allegato), ancora in fase di conversione.
Per la compensazione c.d. “verticale” (ovvero IVA con IVA) non sono invece previste limitazioni.



L. 388/2000 - art. 34
D.L. Rilancio n. 34/2020 - art. 147

Fulvio Balestra

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