Modalità di utilizzo del Credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale
Rimborso o compensazione
In vista della scadenza prevista per il 30 giugno 2020 per la trasmissione della dichiarazione IVA, il contribuente si può trovare a dover valutare la modalità di utilizzo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
In particolare, il contribuente ha la possibilità di richiedere l’eccedenza a rimborso o di utilizzarla in compensazione.
L'articolo 30, secondo comma, del DPR 633/72 contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (ai quali deve aggiungersi quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto).Oltre ai casi specifici previsti dall’art. 30, c. 2, il successivo comma 3 prevede un caso residuale, che consente la richiesta di rimborso dell’IVA in caso il contribuente abbia maturato anche nei due anni precedenti un’eccedenza positiva. In tal caso, il contribuente potrà chiedere a rimborso un importo pari alla minore delle eccedenze maturate nel corso dei tre periodi d’imposta considerati.
Al di fuori della casistica descritta, il credito emergente dalla dichiarazione annuale deve necessariamente essere riportato in compensazione nel periodo d'imposta successivo.
Per quanto riguarda la compensazione c.d. “orizzontale” dell’IVA con altri tributi, è previsto un limite annuo di 700 mila euro (art. 34, L. 388/2000 allegato), elevato a 1 milione per l’anno 2020 dal DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio - allegato), ancora in fase di conversione.
Per la compensazione c.d. “verticale” (ovvero IVA con IVA) non sono invece previste limitazioni.
L. 388/2000 - art. 34
D.L. Rilancio n. 34/2020 - art. 147
Fulvio Balestra
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