Neo Residenti e rapporti di gestione patrimoniale
L'Agenzia chiarisce i dubbi degli operatori italiani
Sin dall'introduzione dell'articolo 24-bis del Tuir (agevolazione per Neo Residenti), gli operatori del settore hanno sollevato la necessità di chiarire i criteri di territorialità delle imposte sui redditi in relazione alle attività finanziarie detenute e/o gestite per il tramite di intermediari residenti. La questione richiedeva urgenti chiarimenti vista la resistenza riscontrata, dagli operatori del settore, da parte dei soggetti Neo Residenti all'affidamento in amministrazione o in gestione delle attività estere.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E (in allegato) del 18 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito. Partendo dal dettato normativo dell'articolo 24-bis del Tuir, il quale prevede quali redditi assoggettabili ad imposta sostituiva i soli redditi prodotti all'estero ex articolo 165 del Tuir, ovvero determinati sulla base di criteri reciproci a quelli di cui all'articolo 23 del Tuir (redditi prodotti nel territorio dello Stato). Nello specifico, per quanto concerne i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, si considerano prodotti nel territorio dello Stato e pertanto ivi imponibili:
- i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da "beni" che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti.
Pertanto, i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti a soggetti che usufruiscono del regime dei Neo Residenti mantengono natura di redditi di fonte estera anche nei casi in cui le attività finanziarie estere, siano oggetto di:
- un contratto di custodia con intermediari italiani;
- un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
- un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie di assicurazione estere operanti in Italia in regime di LPS.
Per quanto concerne, invece, i redditi diversi di natura finanziaria si considerano prodotti nel territorio dello Stato se derivanti "da beni che si trovano nel territorio dello stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti". Sono perciò rilevanti le cessioni di partecipazioni in società residenti a prescindere dalla circostanza che i titoli io i diritti rappresentativi si trovino nel territorio dello Stato. Ne consegue che sono considerate rilevanti le cessioni di partecipazioni in società non residenti qualora i titoli o i diritti rappresentativi della partecipazione stessa si trovino nel territorio dello Stato. La natura di reddito di fonte estera non viene meno in caso di stipula di un contratto:
- di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale del portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero;
- di amministrazione delle attività finanziarie dove l'intermediario italiano amministra le attività depositate all'estero eseguendo gli ordini del cliente, senza alcun potere discrezionale;
- di consulenza finanziaria, dove l'intermediario italiano offre un'attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza avere alcun potere di movimentare direttamente le attività.
La risoluzione termina poi precisando le condizioni in cui tali tali attività possano essere ricomprese nel calcolo della base imponibile ai fini successori, imposta dalla qual i soggetti Neo Residenti sono esenti a determinate condizioni. Nello specifico, l'Agenzia precisa che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato, e pertanto soggette a tassazione:
- le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui al punto 1);
- i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
- i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore»
Risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021
Edoardo Mazzucotelli
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