No spese compensare con formule di stile
Ordinanza 12 maggio 2016 n. 9715 sulle spese di giudizio
La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la compensazione delle spese di giudizio in violazione degli art.15 del D.Lgs. 546/92 e 92 co. 2 cpc, sulla base del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a "giusti e fondati motivi", e quindi con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica. Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza della Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: "In tema di spese giudiziali, le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”. FONTE: Cassazione, Ordinanza 12 maggio 2016 n. 9715.Condividi su