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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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23/05/2016

No spese compensare con formule di stile


Ordinanza 12 maggio 2016 n. 9715 sulle spese di giudizio

La Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente avverso la compensazione delle spese di giudizio in violazione degli art.15 del D.Lgs. 546/92 e 92 co. 2 cpc, sulla base del fatto che il giudice del merito abbia compensato le spese di giudizio sulla scorta del semplice richiamo a "giusti e fondati motivi", e quindi con motivazione di stile e sostanzialmente tautologica. Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce della costante e ribadita giurisprudenza della Corte (si veda, per tutte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26987 del 15/12/2011) secondo la quale: "In tema di spese giudiziali, le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa”. FONTE: Cassazione, Ordinanza 12 maggio 2016 n. 9715.




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