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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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21/11/2016

Nomina comitato creditori nel concordato


Analisi e riflessioni sul dettato normativo dell’art. 182 L.F.

Ai sensi dell’art. 182 L.F., se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Tribunale nomina nel decreto di omologa un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione: a tale organo si applicano gli articoli 40 e 41 L.F. in quanto compatibili e, ove necessario, alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Diverso è il caso in cui il concordato sia in continuità aziendale o di tipo misto: nel primo caso, infatti, l’attività d’impresa prosegue con l’imprenditore che continua ad avere la gestione dell’azienda ed il Commissario Giudiziale che sovraintende all’attività del debitore. Nel secondo caso, invece, alla prosecuzione dell’attività d’impresa si affianca la liquidazione di alcuni beni ritenuti non funzionali all'esercizio dell'impresa: anche se non espressamente disciplinato dalla legge, adottando un’interpretazione estensiva dell’art. 182 L.F. si può desumere che, proprio per procedere alla liquidazione di tali beni, il Tribunale possa prevedere nel decreto di omologa la nomina di un comitato dei creditori da affiancare al liquidatore per coadiuvarlo nella liquidazione dei beni non strategici. Fonte: Legge Fallimentare, interpretazione dell’articolo 182.




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