Nomina comitato creditori nel concordato
Analisi e riflessioni sul dettato normativo dell’art. 182 L.F.
Ai sensi dell’art. 182 L.F., se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il Tribunale nomina nel decreto di omologa un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione: a tale organo si applicano gli articoli 40 e 41 L.F. in quanto compatibili e, ove necessario, alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. Diverso è il caso in cui il concordato sia in continuità aziendale o di tipo misto: nel primo caso, infatti, l’attività d’impresa prosegue con l’imprenditore che continua ad avere la gestione dell’azienda ed il Commissario Giudiziale che sovraintende all’attività del debitore. Nel secondo caso, invece, alla prosecuzione dell’attività d’impresa si affianca la liquidazione di alcuni beni ritenuti non funzionali all'esercizio dell'impresa: anche se non espressamente disciplinato dalla legge, adottando un’interpretazione estensiva dell’art. 182 L.F. si può desumere che, proprio per procedere alla liquidazione di tali beni, il Tribunale possa prevedere nel decreto di omologa la nomina di un comitato dei creditori da affiancare al liquidatore per coadiuvarlo nella liquidazione dei beni non strategici. Fonte: Legge Fallimentare, interpretazione dell’articolo 182.Condividi su