Note di credito iva e procedure concorsuali
Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25896, depositata in data 16 novembre 2020 (commentata sui quotidiani specializzati) ha ribadito che, alla luce della recente giurisprudenza della CGUE in tema di note di variazione IVA, l’attuale formulazione dell’art. 26 del DPR 633/1972, nella parte in cui subordina la possibilità di emettere la nota di credito nei confronti di procedure concorsuali ed esecutive alla certezza dell’infruttuosità della procedura, non risulta coerente con la normativa comunitaria.
Tuttavia, ad oggi, in assenza di un’esplicita modifica normativa (già sul tavolo del Legislatore da diverso tempo, basti pensare all’ultimo tentativo di riforma naufragato nell’ambito della conversione in legge del DL 104/2020 – c.d. DL Agosto) i principi statuiti dai giudici di legittimità restano di fatto inapplicabili.
L’eventuale emissione di una nota di variazione nei confronti di procedure concorsuali prima del momento dettato attualmente dall’art. 26 espone infatti i contribuenti al rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Risulta chiaro dalla sentenza che, per l’attuazione dei principi comunitari, non si può prescindere da una modifica della normativa interna. Si legge nelle motivazioni della sentenza che “spetta quindi alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda”.
E’ quindi, ora più che mai, auspicabile un intervento in tal senso del Legislatore.
Fulvio Balestra
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