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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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18/11/2020

Note di credito iva e procedure concorsuali


Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25896, depositata in data 16 novembre 2020 (commentata sui quotidiani specializzati) ha ribadito che, alla luce della recente giurisprudenza della CGUE in tema di note di variazione IVA, l’attuale formulazione dell’art. 26 del DPR 633/1972, nella parte in cui subordina la possibilità di emettere la nota di credito nei confronti di procedure concorsuali ed esecutive alla certezza dell’infruttuosità della procedura, non risulta coerente con la normativa comunitaria.

Tuttavia, ad oggi, in assenza di un’esplicita modifica normativa (già sul tavolo del Legislatore da diverso tempo, basti pensare all’ultimo tentativo di riforma naufragato nell’ambito della conversione in legge del DL 104/2020 – c.d. DL Agosto) i principi statuiti dai giudici di legittimità restano di fatto inapplicabili.

L’eventuale emissione di una nota di variazione nei confronti di procedure concorsuali prima del momento dettato attualmente dall’art. 26 espone infatti i contribuenti al rischio di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Risulta chiaro dalla sentenza che, per l’attuazione dei principi comunitari, non si può prescindere da una modifica della normativa interna. Si legge nelle motivazioni della sentenza che “spetta quindi alle autorità nazionali stabilire, nel rispetto del principio di proporzionalità e sotto il controllo del giudice, quali siano le prove di una probabile durata prolungata del mancato pagamento che il soggetto passivo deve fornire in funzione delle specificità della vicenda”.

E’ quindi, ora più che mai, auspicabile un intervento in tal senso del Legislatore. 




Fulvio Balestra

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