Novellato art. 20 del Registro – diverse interpretazioni
Modificato l'art. 20 del Testo Unico dell'imposta di Registro.
Con l'art. 1, comma 87, lettera a) della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), è stato modificato il tanto dibattuto art. 20 del Testo Unico dell'imposta di Registro. E' stato quindi finalmente fissato un principio fermo (almeno per il futuro) sul tenore dell'art. 20, il cui testo odierno prevede che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'ATTO presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati..." Se quindi per gli atti post 1 gennaio 2018 non vi sarà alcun dubbio sull'interpretazione da dare all'art. 20 del Tuir, nei giorni scorsi vi sono già state tre distinte interpretazioni (allegate). A parere della Cassazione la modifica dell'art. 20 del TUR ha natura innovativa (in quanto si è letteralmente modificato il dettato normativo) e, conseguentemente i suoi effetti decorrono dall'entrata in vigore del testo novellato (1.1.2018). Secondo la CTP di Reggio Emilia, che si oppone alla predetta Cassazione di pochi giorni precedenti, la modifica dell'art. 20 del TUR - così come per altro riportato nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2018 - ha natura interpretativa e, conseguentemente, dovrebbe applicarsi anche ai giudizi pendenti. Infine l'Agenzia delle Entrate, durante il convegno Telefisco tenutosi in data 2018, ha espresso un'ulteriore interpretazione, secondo la quale il novellato art. 20 del TUR dovrebbe applicarsi per tutti gli accertamenti notificati dal 1.1.2018 anche se riferiti ad atti compiuti prima della predetta modifica normativa. A sommesso avviso del sottoscritto, l'interpretazione più rispettosa della ratio normativa - in quanto ben evidente nella relazione illustrativa alla modifica normativa - è quella assunta dalla CTP di Reggio Emilia, che prevede la natura interpretativa della novità .CASSAZIONE 26.01.2018
CTP REGGIO EMILIA 31.01.2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
Condividi su