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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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17/03/2016

Nullità dell’accertamento anticipato


Cass. 16/03/2016 n. 5137 sull’onere della prova dell’Ufficio.

La violazione del termine di 60 giorni richiesto per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé - salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza - l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, trattandosi di termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. Quanto poi alle deroghe possibili, è altrettanto consolidato l'orientamento per cui il vizio invalidante non consiste nella omessa enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l'emissione anticipata dell'atto, bensì nell'effettiva assenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al rapporto tributario controverso, le quali  non sono però identificabili tout court nell'imminente spirare del termine di decadenza  di cui al DPR 633/72, art. 57, dal momento che ciò comporterebbe l'inammissibile effetto di una generalizzata convalida di tutti gli atti in scadenza, quando è invece dovere  dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale; pertanto, compete all'amministrazione interessata fornire la prova della concreta ricorrenza, all'epoca dell'emissione, di siffatto requisito esonerativo dall'osservanza del termine. Ove dunque, per contrastare l'eccezione di nullità dell'avviso per violazione del termine di cui alla L. 212/2000, art. 12, co. 7, l'Amministrazione finanziaria alleghi quale circostanza di  "particolare e motivata urgenza"  la chiusura delle operazioni di verifica in prossimità della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento dell'imposta, la stessa ha l'onere di dimostrare - in conformità al principio di "vicinanza della prova" - che quella imminente scadenza del termine di  decadenza sia dipesa da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.

Cass. 16.3.2016 n. 5137



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