OCC e crediti ipotecari
Trattamento dei creditori ipotecari nelle procedure di sovraindebitamento.
Si allegano due interessanti articoli pubblicati su "il fallimentarista" relativi al tema del trattamento dei creditori ipotecari nelle procedure di sovraindebitamento. Un articolo commenta una sentenza del Tribunale di Milano, mediante la quale, in un piano del consumatore, è stato concesso al debitore di proseguire ad onorare il debito per mutuo ipotecario alle ordinarie scadenza, derogando quindi alla previsione dell'art. 8, comma 4 della Legge 3/2012 (moratoria di 12 mesi per il pagamento dei creditori privilegiati). E' stato concesso quanto appena accennato in quanto il contratto di mutuo ipotecario non risultava ancora risolto alla data di presentazione del piano. L'altro articolo invece si sofferma sull'intreccio delle norme dell'art. 41 del TULB (a tutela dei creditori ipotecari fondiari), con le norme inserite nella Legge 3/2012 che invece impongono il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, dettagliando le differenze delle 3 distinte procedure previste dalla normativa sul sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio).Sovraindebitamento e azioni esecutive individuali
Sovraindebitatamento e soddisfazione del creditore ipotecario
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