Odv: ammesso amministratore senza deleghe
Nell'Organismo di Viglianza è ammesso anche l'amministratore
Secondo un recente orientamento, dovendo l'OdV garantire l’effettività del controllo e non limitarsi ad un mero dato formale, si ritiene che nulla osterebbe a che vengano nominati quali membri dell’OdV soggetti che, pur essendo inseriti nell’organo amministrativo, non abbiano alcuna delega operativa ed alcun potere gestorio, essendo incaricati di mere funzioni di controllo. E' quindi necessaria una verifica in concreto sul fatto che la nomina non infici la credibilità e l’efficacia dell’OdV. In altre parole l’indipendenza e la competenza degli amministratori deve essere valutata in base a circostanze sostanziali e non formali e accertata e garantita nel tempo, mediante idonee procedure di verifica periodica. Molte società italiane di grandi dimensioni hanno adottato tale scelta; la presenza di uno degli amministratori senza deleghe all’interno di un Organismo di Vigilanza, collegiale e misto, aiuta a garantire uno stretto collegamento tra la realtà societaria e la “compliance 231”. Peraltro, è ovvio che dai soggetti interni all’ente non potrà pretendersi una assoluta indipendenza: tuttavia, il grado di indipendenza dell’Organismo di vigilanza dovrà essere valutato nella sua globalità (cfr. Linee Guida Confindustria). E' chiaro però che tale amministratore non dovrà essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società; né potrà essere stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.Condividi su