Operazioni Soggettivamente Inesistenti / PARTE 1 – I rischi in caso di accertamento
Considerato che, in determinati settori merceologici, è in aumento il rischio di subire una verifica fiscale, in qualità di soggetto cessionario, per l’accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti, è consigliabile conservare un set documentale relativo alle verifiche effettuate (nei limiti oggi fissati dalla giurisprudenza) in relazione a tutti i fornitori dell’impresa.
Ciò in quanto, in caso di accertamento, può verificarsi un effetto moltiplicativo delle sanzioni che vengono addebitate sia alla persona giuridica, sia personalmente ai legali rappresentanti (peraltro spesso inconsapevoli della frode in atto), in termini di:
- rettifica dell’IVA indebitamente detratta e dei costi indebitamente dedotti;
- applicazione di misure cautelari quali il sequestro preventivo ex D. Lgs. 159/2011;
- azione penale, trattandosi di una fattispecie punibile senza il superamento di soglie;
- maggiori redditi imputati personalmente in capo alla persona fisica, utilizzando il concetto di “ristretta base azionaria” ove ritenuto applicabile.
La realtà operativa dimostra che l’eventuale contenzioso rischia di protrarsi sino alla Cassazione, con esito spesso negativo per il Contribuente (Cass. 10414/2011, 28695/2007, 17377/2009, 23650/2012, 12503/2013) con conseguenti costi monetari e psicologici per l’imprenditore.
Le corti di merito tendono tutt’ora a giudicare come automatico l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio, ribaltando quindi nuovamente sul Contribuente ciò che diviene spesso una prova diabolica.
Recentemente, i giudici di legittimità sono intervenuti nuovamente sul tema, circoscrivendo più adeguatamente gli obblighi posti a carico del cessionario (sentenze n. 5873/2019, 2483/2020 e n. 22969/2021, quest’ultima commentata sull’edizione del 18 agosto 2021 del Sole 24 Ore).
Fulvio Balestra
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