Osservazioni del contribuente: atto nullo
Ctp Reggio Emilia: nullo atto che non valuta le osserv. al pvc
La Ctp Reggio Emilia del 16 gennaio 2016 n. 5/1/2016 si colloca tra le numerose decisioni dei giudici di merito che puniscono con la nullità la mancata valutazione dell’Ufficio delle osservazioni del contribuente al pvc, verifica che deve essere puntuale, circostanziata e non solo apparente, generica o di stile. Di seguito la massima: “La mancata valutazione delle memorie del contribuente al Pvc determina la nullità dell’atto impositivo. In base all’art. 12, comma 7, legge 212/2000 l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo di motivare se e in quale misura le osservazioni e le richieste del contribuente hanno avuto effetti sulla decisione adottata. La mancanza di un’adeguata valutazione circa le osservazioni determina la illegittimità dell’atto impositivo, sotto il profilo della compiutezza e sufficienza della motivazione.”Condividi su