Pagamenti ante concordato preventivo
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3324 del 19/02/2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3324 del 19/02/2016, ha affermato la validità dei pagamenti riguardanti debiti anteriori ed effettuati dal debitore in corso di procedura senza l'autorizzazione del G.D., poichè gli stessi non danno luogo alla revoca del concordato preventivo se non pregiudicano l'adempimento della proposta concordataria: solamente se si configurano le ipotesi frodatorie ex art. 173 L.F. si concretizza l'eventualità di poter revocare il concordato. Fonte: Sentenza della Corte di Cassazione n. 3324 del 19/02/2016201603324
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