Pre concordato: pagamento pregresso
Cassazione: non automatica l'inammissibilità della proposta
Con la sentenza allegata (n. 7066 depositata l'11.04.2016) la Cassazione ha sostenuto le due seguenti tesi: 1) E' ammissibile la domanda di concordato che, ferme restando la proposta e le modalità di attuazione della stessa previste nel piano, prospetti la possibilità di diverse percentuali di soddisfacimento dei creditori, ricomprese in un certo "range", a seconda dell'esito dell'accertamento dei crediti in contestazione vantati da terzi; 2) il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva, NON comporta in automatico l'inammissibilità della proposta, dovendosi valutare se detto pagamento costituisca o meno atto di straordinaria amministrazione nonché se, in ogni caso, la violazione della par condicio sia diretta a frofare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato.7066
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