Preconcordato: termine deposito proposta
Perentorio il termine concesso per il deposito della proposta
Con la sentenza 6277/2016 depositata il 31.03.2016, La Cassazione ha stabilito che il termine concesso al debitore per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione deve considerarsi perentorio e, in caso di inosservanza, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, restando salva la facoltà per il debitore di presentare una nuova domanda ai sensi dell’art. 161, comma 1, l. fall., sempre che tale comportamento non integri gli estremi dell’abuso del diritto. L’eventuale proroga può essere concessa solo in presenza di giustificati motivi (peraltro non sindacabili in sede di legittimità) e non sulla base della mera richiesta di parte, né tantomeno d’ufficio. A ciò si aggiunga il rilievo del comma 6 della norma che, comminando la sanzione dell’inammissibilità della domanda in caso di mancata osservanza del termine suddetto, attribuisce alo stesso natura decadenziale.Cassazione 6277 del 31.03.16
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