Privilegio 2751-bis n. 2 anche per Iva e CPA
Esteso il privilegio generale al contributo integrativo e al credito di rivalsa per l'Iva.
Il comma 474 dell'art. 1 della Legge di Bilancio ha modificato l'art. 2751-bis n. 2) del Codice Civile, estendendo il privilegio generale sui mobili anche al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza e al credito di rivalsa per l'Iva. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, nei fallimenti (che avranno a breve il nome di liquidazione giudiziale), per i crediti non ancora insinuati (in quanto non si potrà mutare quanto già cristallizzato negli stati passivi già resi esecutivi), il Curatore dovrà riconoscere il privilegio sia al credito imponibile vantato dal professionista, sia agli oneri accessori (Iva e Cpa). Nei concordati preventivi, invece, non essendoci una cristallizzazione delle passività, in quanto non si tiene un'apposita udienza per l'esame dello Stato Passivo, presumibilmente i professionisti potranno richiedere l'applicazione della nuova norma. Ciò potrebbe minare la stabilità di alcuni concordati.Condividi su