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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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09/03/2024

PRIVILEGIO DEL LOCATORE IN CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE


Il privilegio sui canoni di locazione è regolato dagli articoli 2764 c.c. e 2778 c.c..

L’articolo 2764 c.c. prevede (commi 1 - 4) che:  "Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili, ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.

Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.

Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.

Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze".

L’art. 2778 c.c. (ordine dei privilegi sui beni mobili) attribuisce il 16esimo grado ai canoni di locazione.

Si segnala una sentenza del Tribunale di Vicenza del 2013 contiene questa massima:

"Il privilegio ex art. 2764 c.c. relativo ai crediti dei fitti degli immobili, si estende anche a tutti i beni mobili a servizio dello stesso come pure alle merci ivi incluse, quando risulti che il rapporto strumentale non sia del tutto precario od occasionale, risultando utile una immissione di fatto che ne concreti l'assoggettamento al servizio dell'immobile locato.”




Fulvio Balestra

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