PRIVILEGIO DEL LOCATORE IN CASO DI PROCEDURA CONCORSUALE
Il privilegio sui canoni di locazione è regolato dagli articoli 2764 c.c. e 2778 c.c..
L’articolo 2764 c.c. prevede (commi 1 - 4) che: "Il credito delle pigioni e dei fitti degli immobili, ha privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, nonché sopra tutto ciò che serve a fornire l'immobile o a coltivare il fondo locato.
Il privilegio sussiste per il credito dell'anno in corso, dell'antecedente e dei successivi, se la locazione ha data certa, e in caso diverso, per quello dell'anno in corso e del susseguente.
Lo stesso privilegio ha il credito dipendente da mancate riparazioni le quali siano a carico del conduttore, il credito per i danni arrecati all'immobile locato, per la mancata restituzione delle scorte e ogni altro credito dipendente da inadempimento del contratto.
Il privilegio sui frutti sussiste finché si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze".
L’art. 2778 c.c. (ordine dei privilegi sui beni mobili) attribuisce il 16esimo grado ai canoni di locazione.
Si segnala una sentenza del Tribunale di Vicenza del 2013 contiene questa massima:
"Il privilegio ex art. 2764 c.c. relativo ai crediti dei fitti degli immobili, si estende anche a tutti i beni mobili a servizio dello stesso come pure alle merci ivi incluse, quando risulti che il rapporto strumentale non sia del tutto precario od occasionale, risultando utile una immissione di fatto che ne concreti l'assoggettamento al servizio dell'immobile locato.”
Fulvio Balestra
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