Prova delle cessioni intra comunitarie
Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12/2020
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12 del 12 maggio 2020, fornisce chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intra comunitarie. In particolare, nelle conclusioni l’Agenzia ritiene che: allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento UE (presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni), possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo, in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (Note esplicative paragrafo 5.3.3).
Si allegano anche le note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all'esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni ("soluzioni rapide 2020”)
Note esplicative le modifiche al regime di call-off stock
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/2020
Marzia Pezzoli
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