close mega
close mega Aggiornamenti

Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

close mega
close mega Consulenza

Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

close mega
close mega Team

Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

Consulta il nostro Diario di bordo    Seguici su in
02/07/2024

Quadro RW e immobili – adempimenti e sanzioni


E' importante che i soggetti residenti in Italia siano adeguatamente informati degli obblighi di monitoraggio fiscale riguardanti la detenzione di immobili all'estero.

La normativa impone infatti l'indicazione di tali asset nel quadro RW, oltre al pagamento dell'imposta IVIE (0,76% sul valore imponibile fino al 2023, incrementata a 1,06% dal 2024).

E' bene ricordare che non esistono eccezioni alla normativa. Vi è solo la precisazione dell’art. 4, c. 3 del DL 167/1990 (a seguito di una riforma del 2016) in base alla quale: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. "

In sostanza, dal 2016, è possibile non inserire nel quadro RW un immobile in assenza di variazioni rispetto al periodo precedente. Ciò tuttavia non implica che:

- non debba essere stato indicato almeno una volta;

- non esenta comunque dal versamento dell’IVIE.

Per una questione di linearità e praticità operativa è comunque consigliabile optare sempre per l'indicazione nel quadro RW.

Le sanzioni per omesso monitoraggio fiscale, non incise dalla riforma delle sanzioni tributarie apportata dal D. Lgs. 87/2024, risultano molto elevate e rimangono pari al 3 - 6% dell'importo non dichiarato.

Particolare attenzione deve essere prestata in relazione agli immobili detenuti in Inghilterra per i quali, a seguito della Brexit, occorre prendere come riferimento ai fini dichiarativi il valore di mercato.




Fulvio Balestra

Condividi su
CONTATTACI