Quadro RW e immobili – adempimenti e sanzioni
E' importante che i soggetti residenti in Italia siano adeguatamente informati degli obblighi di monitoraggio fiscale riguardanti la detenzione di immobili all'estero.
La normativa impone infatti l'indicazione di tali asset nel quadro RW, oltre al pagamento dell'imposta IVIE (0,76% sul valore imponibile fino al 2023, incrementata a 1,06% dal 2024).
E' bene ricordare che non esistono eccezioni alla normativa. Vi è solo la precisazione dell’art. 4, c. 3 del DL 167/1990 (a seguito di una riforma del 2016) in base alla quale: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. "
In sostanza, dal 2016, è possibile non inserire nel quadro RW un immobile in assenza di variazioni rispetto al periodo precedente. Ciò tuttavia non implica che:
- non debba essere stato indicato almeno una volta;
- non esenta comunque dal versamento dell’IVIE.
Per una questione di linearità e praticità operativa è comunque consigliabile optare sempre per l'indicazione nel quadro RW.
Le sanzioni per omesso monitoraggio fiscale, non incise dalla riforma delle sanzioni tributarie apportata dal D. Lgs. 87/2024, risultano molto elevate e rimangono pari al 3 - 6% dell'importo non dichiarato.
Particolare attenzione deve essere prestata in relazione agli immobili detenuti in Inghilterra per i quali, a seguito della Brexit, occorre prendere come riferimento ai fini dichiarativi il valore di mercato.
Fulvio Balestra
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