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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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28/02/2018

Raddoppio dei termini Black List non retroattivo ante 2009


Art. 12 del DL 78/2009 senza effetto retroattivo

La Cassazione con la sentenza n. 2662 del 02.02.2018 (allegata) ha affermato che l’art. 12 del DL 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività detenuti in Paradisi fiscali senza indicazione nel quadro RW si presumono, salvo prova contraria, costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, non ha effetto retroattivo per le annualità anteriori al 2009. La Cassazione esprime che la tesi avanzata dall'Agenzia circa la retroattività, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli articoli  3 e 24 della Costituzione. La stessa Cassazione, tuttavia, conferma che l’obbligo del monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) era vigente anche prima del DL 78/2009 e quindi resta fermo l'obbligo di compilazione anche per gli anni anteriori al 2009.

cassazione n 2662 del 02.02.2018



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