REGIME IMPATRIATI (D. L.gs 147/2015) – ATTIVITA’ SVOLTA PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO
Il regime agevolativo per i lavoratori impatriati, tanto nella vecchia, quanto nella nuova formulazione, prevede tra i requisiti che l’attività lavorativa sia svolta per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello stato.
A tale proposito devono considerarsi ancora utili e validi i chiarimenti resi con la circolare 17 del 2017 (ripresi dalla circolare 33 del 2020), in base alla quale il requisito normativo di “lavoro prestato prevalentemente nel territorio dello Stato” è soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno.
Nel computo dei 183 giorni rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.
Qualora l’attività lavorativa risulti prevalentemente prestata in Italia i redditi agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività di lavoro prestata in trasferta all’estero.
Si ricorda che la riforma dello Statuto del Contribuente ha introdotto la “consultazione semplificata”, ovvero la consultazione di una banca dati dell’Agenzia delle Entrate, basata su sistemi di intelligenza artificiale.
Lo strumento, da utilizzare obbligatoriamente prima di presentare interpello, fornirà, gratuitamente, risposte ai quesiti interpretativi o applicativi esposti dai contribuenti, semplificando in questo modo la risoluzione di dubbi pratici.
Fulvio Balestra
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