Regime speciale per lavoratori impatriati e AIRE
L'Agenzia delle Entrate, con le risposte ad interpello n. 495 e 497 ha precisato la propria interpretazione circa la rilevanza dell'iscrizione all'AIRE per i soggetti che rientrano in Italia e intendono beneficiare del c.d. "regime impatriati". Si ricorda che, ai sensi nuovo comma 5-ter dell'art. 16, D. Lgs. 147/2015, introdotto dal DL 34/2019, i cittadini italiani non iscritti all'AIRE possono accedere ai benefici fiscali in argomento purché abbiano avuto la residenza in un altro stato estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni. Con riferimento alla modifica normativa descritta, che ha di fatto eliminato la presunzione automatica di residenza in Italia per i soggetti non iscritti all'AIRE, l'Agenzia ha specificato che: "la ratio di tale norma è volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni."
Si tratta di una posizione molto rilevante da parte dell'Amministrazione finanziaria, che sposta ulteriormente il concetto di determinazione della residenza fiscale su un piano maggiormente sostanziale e in linea con l'art. 4 del Modello OCSE. Grazie alla modifica normativa citata e alla presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, il regime di favore potrà applicarsi, senza più dubbi, a un maggior numero di casi: tra i tanti, si pensi ai molti studenti italiani che, pur avendo conseguito master biennali all'estero, non potevano usufruire del beneficio fiscale perché non iscritti all'AIRE.
Fulvio Balestra
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