Riproponibilità degli istituti del Codice della Crisi: composizione negoziata e domanda prenotativa
In base al nuovo codice della crisi è prevista una limitazione all’accesso alla composizione negoziata
dall’art. 25quinquies nei seguenti termini:
L'istanza di cui all'articolo 17, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del
procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel
caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle
domande indicate nel primo periodo.
Nella vecchia legge fallimentare, all’art. 161 L.F. si prevedeva espresso divieto di ripresentare la
domanda prenotativa :
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha
presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Nel nuovo codice della crisi non è presente un divieto simile.
E’ presente però l’art. 47 CCII che prevede la domanda di apertura di concordato può essere proposta
ove si verifichino mutamenti delle circostanze.
In una sentenza di Santa Maria Capua Vetere viene precisato che nel nuovo codice della crisi si valuta
l’applicazione abusiva della norma.
Nello specifico era stata presentata una nuova domanda prenotativa nel luglio 2023, a seguito di
dichiarazione di inammissibilità di una domanda “vecchio rito” del 13 maggio 2022.
Il Tribunale ha optato per la liquidazione giudiziale non tanto perchè fossero state presentate due
domande prenotative ma perchè la società istante non ha dimostrato il mutamento delle circostanze richiesto dalla nuova legge.
Fulvio Balestra
Condividi su