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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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30/06/2024

Riproponibilità degli istituti del Codice della Crisi: composizione negoziata e domanda prenotativa


In base al nuovo codice della crisi è prevista una limitazione all’accesso alla composizione negoziata
dall’art. 25quinquies nei seguenti termini:
L'istanza di cui all'articolo 17, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del
procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel
caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle
domande indicate nel primo periodo.
Nella vecchia legge fallimentare, all’art. 161 L.F. si prevedeva espresso divieto di ripresentare la
domanda prenotativa :
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha
presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti.
Nel nuovo codice della crisi non è presente un divieto simile.

E’ presente però l’art. 47 CCII che prevede la domanda di apertura di concordato può essere proposta
ove si verifichino mutamenti delle circostanze.
In una sentenza di Santa Maria Capua Vetere viene precisato che nel nuovo codice della crisi si valuta
l’applicazione abusiva della norma.
Nello specifico era stata presentata una nuova domanda prenotativa nel luglio 2023, a seguito di
dichiarazione di inammissibilità di una domanda “vecchio rito” del 13 maggio 2022.
Il Tribunale ha optato per la liquidazione giudiziale non tanto perchè fossero state presentate due
domande prenotative ma perchè la società istante non ha dimostrato il mutamento delle circostanze richiesto dalla nuova legge.




Fulvio Balestra

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