Rivalutazione partecipazioni: casistica e valutazioni di convenienza per residenti e non residenti
L’art. 1, c. 30, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) prevede l’inserimento “a regime” della possibilità per i Contribuenti di rideterminare il costo d’acquisto delle partecipazioni con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%.
Si tratta del punto finale di approdo di una normativa introdotta per la prima volta nell’anno 2001 (L. 448/2001) e rinnovata nel corso degli anni per ben 20 volte.
La disciplina è rimasta costante nel tempo in termini di modalità applicative, fatto salvo il progressivo innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (inizialmente si trattava del 2% per le partecipazioni non qualificate e 4% per le partecipazioni qualificati).
Tanto premesso, nonostante la stabilizzazione al 18% dell’aliquota di affrancamento abbia ridotto i margini di convenienza rispetto alle prime edizioni, è comunque opportuno cristallizzare i casi di applicazione della norma.
Ciò soprattutto nel contesto odierno di mobilità dei contribuenti e di detenzione di attività finanziarie in giurisdizioni sparse in tutto il mondo.
Il regime in argomento può risultare attrattivo, in alcuni casi, dal punto di vista soggettivo per i non residenti, dal punto di vista oggettivo per chi detiene partecipazioni all’estero.
In sintesi, i soggetti che possono aderire alla rivalutazione del costo d’acquisto delle partecipazioni sono i seguenti:
Tipologia di contribuente | Tipologia di partecipazione | Rideterminazione valore partecipazioni |
Residente ITA | Partecipazione ITA qualificata / non qualificata | Sì |
Partecipazione ESTERA a prevalenza immobiliare IT | Sì | |
Partecipazione ESTERA | Sì | |
Residente ESTERO | Partecipazione ITA qualificata | Sì (con prevalenza dell'art. 13 Modello OCSE) |
Partecipazione ITA NON qualificata (prevalenza immobiliare IT) | Sì (con prevalenza dell'art. 13 Modello OCSE) | |
Partecipazione ESTERA (prevalenza immobiliare IT) | Sì (con prevalenza dell'art. 13 Modello OCSE) |
Il regime agevolativo si sovrappone con:
- la riforma interna alla tassazione delle partecipazioni che prevede ora l’imponibilità in Italia di partecipazioni estere (qualificate e non) classificabili come società immobiliari con patrimonio prevalentemente localizzato in Italia;
- l’applicazione a livello internazionale dell’art. 13 del Modello OCSE in tema di capital gain (che prevale sul diritto interno ai sensi dell’art. 75 del DPR 600/17973).
La convenienza di adesione alla rivalutazione delle partecipazioni, a seguito dell’introduzione a regime va valutata in base:
- alla programmazione del Contribuente in termini di momento in cui intende procedere alla vendita;
- all’intenzione di un Contribuente Estero di volersi trasferire in Italia in concomitanza con la necessità di vendere una partecipazione fiscalmente o non fiscalmente rilevante in Italia.
Nelle valutazioni di convenienza bisogna avere riguardo sia:
1. Alla prevalenza del dispositivo della Convenzione OCSE sulla normativa interna. La disposizione di riferimento è l’articolo 13, modello OCSE, nella versione concretamente applicabile in base alla giurisdizione di riferimento.
La presenza di due giurisdizioni coinvolte nella rilevanza fiscale di una vendita può inoltre ingenerare:
- casi di imponibilità esclusiva in una delle due giurisdizioni;
- fenomeni di doppia imposizione risolvibili con l’applicazione del credito per le imposte scontate all’estero.
Disciplina anch’essa in fase di evoluzione, soprattutto a seguito della recente cristallizzazione dei principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che ammettono l’applicabilità del credito d’imposta anche con riferimento alle imposte sostitutive all’IRPEF.
2. all’aspetto, ovviamente, quantitativo, come dimostrato dai seguenti esempi:
Esempio 1:
Partecipazione valore di carico a 10,00
Rivalutazione a 100,00 pagando 18 (imposta sostitutiva 18%)
Cessione nel 2025 a 100,00
Risparmio 5,40 (sulla plusvalenza di 90 avrei pagato 23,40)
Esempio 2:
Partecipazione valore di carico a 50,00
Rivalutazione a 100,00 pagando 18 (imposta sostitutiva 18%)
Cessione nel 2025 a 100,00
Perdita 5,00 (sulla plusvalenza di 50 avrei pagato 13)
Fulvio Balestra
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