Scambio telematico di documenti ufficiali
Novella normativa o semplice applicazione di quanto già da tempo in vigore?
Con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le professioni hanno dovuto, giocoforza, avvicinarsi alla digitalizzazione di pressochè ogni attività. I Dottori Commercialisti, pur avendo già da tempo "digitalizzato" diversi adempimenti ed attività, hanno affrontato per la prima volta l'impossibilità di incontrare sia i propri assistiti sia i funzionari della Pubblica Amministrazione. Come si sono dovuti adattare per quanto riguarda la sottoscrizione e lo scambio dei documenti ufficiali?
Nel Decreto Legge del 8 aprile 2020, n. 23, meglio conosciuto come "decreto Liquidità", all’art. 4 viene trattato il tema della sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato per Istituti di credito e la predisposizione della documentazione antiriciclaggio. L'articolo in argomento dispone che "anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al medesimo con modalità tali da garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità", predisponendo così una modalità alternativa alla sottoscrizione in firma autografa del contratto. Tale modalità di sottoscrizione di accordi era stata accolta, pochi giorni prima della pubblicazione Decreto Liquidità, anche dall'Agenzia delle Entrate, con trasposizione delle modalità sopra descritte nella circolare n. 6/E del 2020 per quanto concerne la sottoscrizione degli accordi di accertamento con adesione, garantendo al Contribuente di essere al riparo da contestazioni di carattere formale.
Le disposizioni previste dal citato articolo 4 del Dlgs. 23/2020 rappresentano, di fatto, l’estensione positiva all’ambito dello scambio di documenti con gli Istituti di credito, di quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005, rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica” e dell’art. 38 del DPR 445/2000, rubricato “modalità di invio e sottoscrizione delle istanze”. Tali norme erano state peraltro già recepite dall'Agenzia delle Entrate: nella circolare n. 9/2016, in relazione alle modalità di sottoscrizione delle istanze di interpello è previsto infatti che “ai sensi del punto 1.1. lettera d) del Provvedimento, l’istanza va “sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica libera, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Si tratta di un’importante possibilità concessa al Contribuente, che ha consentito di perfezionare, per esempio, molti accordi di accertamento con adesione che, si ricorda, non risultavano investiti dalla sospensione dei termini prevista con i Decreti “Cura Italia” e “Liquidità”
Si può ritenere quindi che la situazione emergenziale verificatasi in questi mesi abbia contribuito all’effettiva applicazione di quanto era già previsto nel nostro ordinamento ma che, per questioni di abitudini ed usi consolidati, risultava disapplicata o comunque poco noto.
Dl 23/2020 - art.4
Circolare n. 9 /2016
Dpr. 445/2000 - art. 38
Dlgs. 82/2005 - art. 65
Fulvio Balestra
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