Scissione e cessione quote non elusiva
Agenzia delle Entrate, risoluzione 97/E del 25 luglio 2017
Non costituisce elusione fiscale o abuso del diritto la scissione parziale proporzionale di una società con beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e la successiva cessione di tutte le partecipazioni nella scissa: “la scissione (parziale proporzionale) concepita in funzione di separare due distinti complessi aziendali e strumentale alla (successiva) cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (…) da parte del socio società non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell’ordinamento tributario”. Per ritenere abusiva una determinata operazione, l’amministrazione deve provare il congiunto verificarsi di tre presupposti:- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
- l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione, ovvero l’inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
Risoluzione 97/E del 2017
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