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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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26/07/2017

Scissione e cessione quote non elusiva


Agenzia delle Entrate, risoluzione 97/E del 25 luglio 2017

Non costituisce elusione fiscale o abuso del diritto la scissione parziale proporzionale di una società con beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e la successiva cessione di tutte le partecipazioni nella scissa: “la scissione (parziale proporzionale) concepita in funzione di separare due distinti complessi aziendali e strumentale alla (successiva) cessione delle partecipazioni di una delle società risultanti dalla scissione (…) da parte del socio società non appare in contrasto con le finalità di alcuna norma fiscale ovvero con alcun principio dell’ordinamento tributario”. Per ritenere abusiva una determinata operazione, l’amministrazione deve provare il congiunto verificarsi di tre presupposti:
  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione, ovvero l’inidoneità a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente (articolo 10-bis, comma 3).

Risoluzione 97/E del 2017



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