Omessa dichiarazione di un conto corrente svizzero: caso pratico di calcolo delle sanzioni tributarie
La detenzione di attività finanziarie all’estero fa sorgere per i residenti in Italia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (c.d. “monitoraggio fiscale”).
Accade spesso nella pratica che un contribuente non adeguatamente informato possa sottovalutare questo adempimento, con il rischio di incorrere in sanzioni rilevanti. Si pensi a tutte le app di trading online che hanno avuto una diffusione consistente negli ultimi anni (eToro, DeGiro, ecc…) o agli investimenti in criptoattività.
Le sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale vanno dal 3 al 15% del valore delle attività non dichiarate e sono raddoppiate in caso di localizzazione delle stesse in paesi c.d. “black list” (6 – 30 %).
La misura di tali sanzioni ad oggi non risulta oggetto di modifica nella riforma in corso del sistema delle sanzioni tributarie.
E’ bene ricordare oltretutto che, in base alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, le omissioni relative al monitoraggio fiscale sono sanabili mediante ravvedimento operoso entro i 90 gg dal termine di presentazione ordinario della dichiarazione. Successivamente a tale data, il quadro RW si considera omesso e non resta che attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Ufficio.
È indispensabile quindi saper valutare il rischio nel quale si incorre nel caso in cui non si adempia correttamente all’assolvimenti dei predetti obblighi dichiarativi.
Quali sono le conseguenze in termini pratici a livello sanzionatorio?
Prendiamo ad esempio la situazione di Tizio, residente in Italia, titolare di un conto corrente in Svizzera, non dichiarato nelle seguenti annualità:
Anno 2013: controvalore a fine anno in euro 250 mila euro;
Anno 2014: controvalore a fine anno in euro 300 mila euro;
Anno 2015: controvalore a fine anno in euro 450 mila euro;
Anno 2016: controvalore a fine anno in euro 500 mila euro.
Anzitutto, il termine di prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 472/1997 è di 5 anni, raddoppiato trattandosi di paese a fiscalità privilegiata.
L’Agenzia delle Entrate procede alla notifica a Tizio di un atto di irrogazione sanzioni per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016.
Il cumulo materiale delle sanzioni, applicando il 6% al valore non dichiarato, trattandosi di paese black list è il seguente:
Annualità | Saldo finale conto corrente | Sanzione 6% |
Anno 2013 | 250.000,00 | 15.000,00 |
Anno 2014 | 300.000,00 | 18.000,00 |
Anno 2015 | 450.000,00 | 27.000,00 |
Anno 2016 | 500.000,00 | 30.000,00 |
Totale (cumulo materiale) | 90.000,00 |
Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 472/1997, nel caso di recidiva e pericolosità del contribuente che commette in più anni la stessa violazione, la sanzione può essere incrementata fino alla metà.
Trattandosi di violazioni della stessa indole, potrà trovare applicazione il cumulo giuridico ex art. 12, D. Lgs. 472/1997 (come chiarito da ultimo dalla Cassazione 11849/2023).
L’Agenzia delle Entrate, nel determinare la sanzione, sarà tenuta ad effettuare il confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico ed applicare la quantificazione più conveniente.
In questo caso, il cumulo giuridico viene applicato come segue:
Sanzione per la violazione più grave | 30.000,00 |
Aumento dalla metà al triplo - articolo 12 comma 5, del D.Lgs. n. 472/97 (si ipotizza un aumento del 100%) | 30.000,00 |
Sanzione base | 60.000,00 |
Aumento del 25% - articolo 12 comma 1 e 2, del D. Lgs. N. 472/97 | 15.000,00 |
Cumulo giuridico | 75.000,00 |
Cumulo materiale anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 | 90.000,00 |
Sanzione massima irrogabile | 75.000,00 |
Nel caso in esame trova quindi applicazione la più favorevole quantificazione determinata con il calcolo del cumulo giuridico.
Ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. 472/1997, il contribuente potrà procedere al versamento della sanzione così determinata nella misura di 1/3, senza possibilità di rateizzazione.
Fulvio Balestra
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