close mega
close mega Aggiornamenti

Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

close mega
close mega Consulenza

Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

close mega
close mega Team

Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

Consulta il nostro Diario di bordo    Seguici su in
10/03/2024

Omessa dichiarazione di un conto corrente svizzero: caso pratico di calcolo delle sanzioni tributarie


La detenzione di attività finanziarie all’estero fa sorgere per i residenti in Italia l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (c.d. “monitoraggio fiscale”).

Accade spesso nella pratica che un contribuente non adeguatamente informato possa sottovalutare questo adempimento, con il rischio di incorrere in sanzioni rilevanti. Si pensi a tutte le app di trading online che hanno avuto una diffusione consistente negli ultimi anni (eToro, DeGiro, ecc…) o agli investimenti in criptoattività.

Le sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale vanno dal 3 al 15% del valore delle attività non dichiarate e sono raddoppiate in caso di localizzazione delle stesse in paesi c.d. “black list” (6 – 30 %).

La misura di tali sanzioni ad oggi non risulta oggetto di modifica nella riforma in corso del sistema delle sanzioni tributarie.

E’ bene ricordare oltretutto che, in base alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, le omissioni relative al monitoraggio fiscale sono sanabili mediante ravvedimento operoso entro i 90 gg dal termine di presentazione ordinario della dichiarazione. Successivamente a tale data, il quadro RW si considera omesso e non resta che attendere l’atto di irrogazione sanzioni da parte dell’Ufficio.

È indispensabile quindi saper valutare il rischio nel quale si incorre nel caso in cui non si adempia correttamente all’assolvimenti dei predetti obblighi dichiarativi.

Quali sono le conseguenze in termini pratici a livello sanzionatorio?

Prendiamo ad esempio la situazione di Tizio, residente in Italia, titolare di un conto corrente in Svizzera, non dichiarato nelle seguenti annualità:

Anno 2013: controvalore a fine anno in euro 250 mila euro;

Anno 2014: controvalore a fine anno in euro 300 mila euro;

Anno 2015: controvalore a fine anno in euro 450 mila euro;

Anno 2016: controvalore a fine anno in euro 500 mila euro.

Anzitutto, il termine di prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 472/1997 è di 5 anni, raddoppiato trattandosi di paese a fiscalità privilegiata.

L’Agenzia delle Entrate procede alla notifica a Tizio di un atto di irrogazione sanzioni per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016.

Il cumulo materiale delle sanzioni, applicando il 6% al valore non dichiarato, trattandosi di paese black list è il seguente:

AnnualitàSaldo finale conto correnteSanzione 6%
Anno 2013250.000,0015.000,00
Anno 2014300.000,0018.000,00
Anno 2015450.000,0027.000,00
Anno 2016500.000,0030.000,00
Totale (cumulo materiale)90.000,00

Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 7, D. Lgs. 472/1997, nel caso di recidiva e pericolosità del contribuente che commette in più anni la stessa violazione, la sanzione può essere incrementata fino alla metà.

Trattandosi di violazioni della stessa indole, potrà trovare applicazione il cumulo giuridico ex art. 12, D. Lgs. 472/1997 (come chiarito da ultimo dalla Cassazione 11849/2023).

L’Agenzia delle Entrate, nel determinare la sanzione, sarà tenuta ad effettuare il confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico ed applicare la quantificazione più conveniente.

In questo caso, il cumulo giuridico viene applicato come segue:

Sanzione per la violazione più grave30.000,00
Aumento dalla metà al triplo - articolo 12 comma 5, del D.Lgs. n. 472/97 (si ipotizza un aumento del 100%)30.000,00
Sanzione base60.000,00
Aumento del 25% - articolo 12 comma 1 e 2, del D. Lgs. N. 472/9715.000,00
Cumulo giuridico75.000,00
Cumulo materiale anni 2013 - 2014 - 2015 - 201690.000,00
Sanzione massima irrogabile75.000,00

Nel caso in esame trova quindi applicazione la più favorevole quantificazione determinata con il calcolo del cumulo giuridico.

Ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. 472/1997, il contribuente potrà procedere al versamento della sanzione così determinata nella misura di 1/3, senza possibilità di rateizzazione.




Fulvio Balestra

Condividi su
CONTATTACI