Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili
Applicabilità alle procedure concorsuali
Il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. DL Cura Italia) convertito con modificazioni in L. n. 27 del 29 aprile 2020, ha introdotto l’art. 103, comma 6, in base al quale “sono sospesi i provvedimenti di rilascio degli immobili sino al 1 settembre 2020”. Si tratta di una disposizione obiettivamente equivoca in quanto non risulta chiaro se la medesima sia applicabile, per analogia, alla liberazione degli immobili da porre in essere in ambito di procedure concorsuali. Da un lato, infatti, le schede di lettura della Legge, pubblicate sul sito del Senato, fanno esclusivo riferimento alle “esecuzioni immobiliari”. Per altro verso, una certa parte della giurisprudenza di merito ritiene che la disciplina relativa alle esecuzioni immobiliari contenuta al codice di procedura civile sia applicabile alle procedure concorsuali in caso non si sovrapponga con la legge fallimentare. Ciò in quanto le vendite effettuate, per esempio, in ambito fallimentare, rappresentano comunque delle vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito. Pertanto, anche l’art. 103 potrebbe ritenersi applicabile alle vendite fallimentari. In tal caso, un Curatore Fallimentare che abbia in corso la vendita di un bene immobile precedentemente aggiudicato all'asta, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter garantire all’acquirente la consegna dell’immobile libero prima del 1 settembre 2020.
Anche in caso di non applicabilità della norma in argomento alle procedure concorsuali, l’equivocità della norma potrebbe essere strumentalizzata per rallentare le operazioni di rilascio dell’immobile.
Nel contesto di incertezza descritto, si tratterà di verificare la prassi adottata dai Tribunali di merito.
DL Cura Italia - art. 103
Legge n.27/2020 - modifiche al DL Cura Italia - art. 103
Fulvio Balestra
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