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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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02/06/2020

Sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili


Applicabilità alle procedure concorsuali

Il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. DL Cura Italia) convertito con modificazioni in L. n. 27 del 29 aprile 2020, ha introdotto l’art. 103, comma 6, in base al quale “sono sospesi i provvedimenti di rilascio degli immobili sino al 1 settembre 2020”. Si tratta di una disposizione obiettivamente equivoca in quanto non risulta chiaro se la medesima sia applicabile, per analogia, alla liberazione degli immobili da porre in essere in ambito di procedure concorsuali. Da un lato, infatti, le schede di lettura della Legge, pubblicate sul sito del Senato, fanno esclusivo riferimento alle “esecuzioni immobiliari”. Per altro verso, una certa parte della giurisprudenza di merito ritiene che la disciplina relativa alle esecuzioni immobiliari contenuta al codice di procedura civile sia applicabile alle procedure concorsuali in caso non si sovrapponga con la legge fallimentare. Ciò in quanto le vendite effettuate, per esempio, in ambito fallimentare, rappresentano comunque delle vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito. Pertanto, anche l’art. 103 potrebbe ritenersi applicabile alle vendite fallimentari. In tal caso, un Curatore Fallimentare che abbia in corso la vendita di un bene immobile precedentemente aggiudicato all'asta, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter garantire all’acquirente la consegna dell’immobile libero prima del 1 settembre 2020.
Anche in caso di non applicabilità della norma in argomento alle procedure concorsuali, l’equivocità della norma potrebbe essere strumentalizzata per rallentare le operazioni di rilascio dell’immobile.
Nel contesto di incertezza descritto, si tratterà di verificare la prassi adottata dai Tribunali di merito.



DL Cura Italia - art. 103
Legge n.27/2020 - modifiche al DL Cura Italia - art. 103

Fulvio Balestra

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