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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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23/08/2017

Spese di lite e soccombenza dell’ente pubblico


Cass. n. 20261 del 22 agosto 2017: Spese di lite a carico di Equitalia (ora AE Riscossione) in caso di soccombenza totale in giudizio.

Nel caso all’esame della Corte, il ricorrente (contribuente) impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in riferimento alle spese di lite, in quanto, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., i giudici d’appello avrebbero erroneamente disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello, in quanto le cartelle esattoriali oggetto di contenzioso erano state completamente annullate; ciò, sulla base della soccombenza reciproca, tra l’esito di primo grado e dell’appello.

I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze della parte ricorrente, rinviando la decisione alla CTR ed evidenziando l’errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., il quale, nell’interpretazione fornita nella sentenza in commento, prevede che “la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d’appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.”



Cass. 22.8.2017 n. 20261

Fulvio Balestra

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