Spese di lite e soccombenza dell’ente pubblico
Cass. n. 20261 del 22 agosto 2017: Spese di lite a carico di Equitalia (ora AE Riscossione) in caso di soccombenza totale in giudizio.
Nel caso all’esame della Corte, il ricorrente (contribuente) impugnava la sentenza della CTR del Lazio, in riferimento alle spese di lite, in quanto, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., i giudici d’appello avrebbero erroneamente disposto la compensazione delle spese, pur essendo la parte contribuente totalmente vittoriosa in appello, in quanto le cartelle esattoriali oggetto di contenzioso erano state completamente annullate; ciò, sulla base della soccombenza reciproca, tra l’esito di primo grado e dell’appello.
I giudici di legittimità hanno accolto le doglianze della parte ricorrente, rinviando la decisione alla CTR ed evidenziando l’errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., il quale, nell’interpretazione fornita nella sentenza in commento, prevede che “la soccombenza reciproca deve sussistere all’interno del medesimo giudizio, non tra giudizio di primo e secondo grado, tant’è vero che l’appellante integralmente vittorioso ha diritto non solo alle spese del giudizio d’appello, ma anche alla riforma delle spese del primo grado di giudizio e, quindi, alla liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio.”
Cass. 22.8.2017 n. 20261
Fulvio Balestra
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