Sul rinvio dell’assemblea
Trib. MI 17/12/15 sul rinvio per mancanza di informazioni
Un caso non infrequente che si può incontrare nella vita professionale è la richiesta dei soci di rinviare la discussione in assemblea di argomenti dei quali si dichiarino non sufficientemente informati, fattispecie prevista dall’art. 2374 del Codice Civile: “I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.” Tale norma si colloca nella disciplina delle società per azioni e viene sovente estesa per analogia alle società a responsabilità limitata. Tuttavia, il Tribunale di Milano, con la sentenza 17 dicembre 2015, ha osservato che con la riforma del diritto societario è venuto meno il suddetto richiamo analogico, ed ha quindi escluso tale possibilità. In particolare, il Tribunale meneghino ha motivato la decisione precisando che, mentre “l’art. 2374 c.c. assolve, nella disciplina semi-rigida delle società azionarie, ad una garanzia minima delle minoranze riconoscendo ai titolari di almeno un terzo delle azioni il diritto di ottenere, sulla mera dichiarazione di insufficiente informazione, un rinvio della fase deliberativa dell’adunanza laddove la disciplina del funzionamento dell’assemblea”, nella società a responsabilità limitata “(una società tipologicamente connotata da un fisiologico coinvolgimento di tutti i soci nell’amministrazione e dal potere di quelli non amministratori di attingere ampiamente alla documentazione sociale anche non strettamente contabile) l’esigenza di assumere informazioni appare “a monte” garantita a qualsiasi socio in modo penetrante anche fuori dal momento assembleare”.Condividi su