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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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26/03/2016

Sul rinvio dell’assemblea


Trib. MI 17/12/15 sul rinvio per mancanza di informazioni

Un caso non infrequente che si può incontrare nella vita professionale è la richiesta dei soci di rinviare la discussione in assemblea di argomenti dei quali si dichiarino non sufficientemente informati, fattispecie prevista dall’art. 2374 del Codice Civile: “I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.” Tale norma si colloca nella disciplina delle società per azioni e viene sovente estesa per analogia alle società a responsabilità limitata. Tuttavia, il Tribunale di Milano, con la sentenza 17 dicembre 2015, ha osservato che con la riforma del diritto societario è venuto meno il suddetto richiamo analogico, ed ha quindi escluso tale possibilità. In particolare, il Tribunale meneghino ha motivato la decisione precisando che, mentre “l’art. 2374 c.c. assolve, nella disciplina semi-rigida delle società azionarie, ad una garanzia minima delle minoranze riconoscendo ai titolari di almeno un terzo delle azioni il diritto di ottenere, sulla mera dichiarazione di insufficiente informazione, un rinvio della fase deliberativa dell’adunanza laddove la disciplina del funzionamento dell’assemblea”, nella società a responsabilità limitata “(una società tipologicamente connotata da un fisiologico coinvolgimento di tutti i soci nell’amministrazione e dal potere di quelli non amministratori di attingere ampiamente alla documentazione sociale anche non strettamente contabile) l’esigenza di assumere informazioni appare “a monte” garantita a qualsiasi socio in modo penetrante anche fuori dal momento assembleare”.




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