Tassa automobilistica e Procedure fallimentari
Il disposto normativo dell'art. 5, comma 37, della Legge n. 953/1982
Può accadere che la Pubblica Amministrazione (nello specifico, la Regione) trasmetta al Curatore fallimentare degli avvisi di mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ad autoveicoli di proprietà della procedura fallimentare, riferiti anche al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.
E’ bene ricordare che, in base all’art. 5, c. 37 della L. n. 953/1982 “la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscatto per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.
Nello specifico caso del Fallimento, a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli eventuali automezzi di proprietà della procedura fallimentare, non è più dovuto il pagamento della tassa automobilistica.
Pertanto i predetti avvisi di pagamento non dovranno essere considerati dal Curatore nel procedimento della ripartizione dell’attivo.
Fulvio Balestra
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