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Il lavoro quotidiano e costante di aggiornamento, da parte dei membri dello Studio, è ciò che ci permette di garantire una consulenza attuale e prospettica al Cliente.

Aggiornamenti specifici che non vogliono essere esaustivi della materia affrontata, ma che vogliono fornire all’interlocutore un quadro chiaro dell’argomento in oggetto.

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Con più di 20 anni d’esperienza maturata sul campo, lo Studio Mazzucotelli si pone l’obiettivo primario di accompagnare il Cliente nell’identificazione delle proprie reali esigenze e con lui sviluppare la soluzione più soddisfacente.

E’ con questa attenzione costante al Cliente e alle sue esigenze che lo Studio fornisce consulenza specifica nei seguenti campi:

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Lo Studio Mazzucotelli è composto da professionisti altamente qualificati, che sposano appieno la filosofia di dedizione e concentrazione alle reali esigenze del Cliente.

Questi sono supportati da uno Staff di giovani ragazzi i quali, da subito coinvolti nel rapporto con il Cliente, completano la formazione professionale.

Infine, un gruppo di Collaboratori fornisce completa assistenza fornendo puntuali assistenze nelle pratiche quotidiane.

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25/11/2020

Tassa automobilistica e Procedure fallimentari


Il disposto normativo dell'art. 5, comma 37, della Legge n. 953/1982

Può accadere che la Pubblica Amministrazione (nello specifico, la Regione) trasmetta al Curatore fallimentare degli avvisi di mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ad autoveicoli di proprietà della procedura fallimentare, riferiti anche al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento.

E’ bene ricordare che, in base all’art. 5, c. 37 della L. n. 953/1982 “la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscatto per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione”.

Nello specifico caso del Fallimento, a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli eventuali automezzi di proprietà della procedura fallimentare, non è più dovuto il pagamento della tassa automobilistica.

Pertanto i predetti avvisi di pagamento non dovranno essere considerati dal Curatore nel procedimento della ripartizione dell’attivo.




Fulvio Balestra

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