Accertamento della residenza fiscale: spunti dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo n. 468/2025
In continuità con l’approfondimento già pubblicato sul nostro sito in tema di residenza fiscale delle persone fisiche , condivido alcuni spunti tratti da una recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo, relativa ad un contenzioso seguito dal nostro Studio, che offre spunti utili su come gestire correttamente questo tipo di contestazioni.
Il caso (sentenza allegata) riguardava il disconoscimento della residenza estera (svizzera) di un contribuente per un’annualità passata.
L’Ufficio aveva contestato la validità della residenza fiscale all’estero ritenendo che il centro degli interessi vitali fosse rimasto in Italia. La Corte, tuttavia, ha accolto il ricorso riconoscendo la residenza nel Paese estero e annullando gli atti impositivi.
Gli aspetti più significativi della decisione:
- la Corte ha richiamato i criteri dell’art. 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni e della prassi amministrativa, ribadendo che la residenza estera può essere dimostrata con ogni mezzo di prova, senza formalismi particolari;
- nel caso concreto, la documentazione prodotta – contratto di locazione estero, attività lavorativa stabile fuori dall’Italia, assenza di elementi economici rilevanti sul territorio italiano, utilizzo effettivo dell’abitazione all’estero – ha consentito di ricostruire in modo coerente il quadro della mobilità del contribuente;
- gli elementi contrari evidenziati dall’Ufficio (rapporti societari in dismissione in Italia, occasionali accessi sul territorio, sporadiche presenze nel territorio italiano, disponibilità indiretta di un immobile in una località balneare) non sono stati ritenuti idonei a prevalere sulle evidenze principali;
- la Corte ha anche precisato che informazioni pervenute attraverso lo scambio automatico di dati non possono essere considerate prove “dirimenti” se non supportate da ulteriori riscontri sostanziali.
Il punto centrale che emerge dalla decisione: nelle contestazioni sulla residenza fiscale, nella gestione del contraddittorio e dell’eventuale contenzioso, è essenziale costruire fin dall’inizio un fascicolo probatorio dettagliato, capace di rispondere puntualmente a tutte le obiezioni formulate dall’Ufficio.
Si tratta di un approccio che consente non solo di tutelare in modo completo la posizione del contribuente, ma anche di ridurre sin da subito la portata delle pretese impositive, chiarendo le circostanze rilevanti e mettendo l’Ufficio nella necessità di motivare in modo più rigoroso le proprie contestazioni nelle fasi successive.
La sentenza in commento ha disposto la compensazione delle spese di lite. Anche sul punto risulta sempre più attuale la riflessione sull’eventuale impugnazione del provvedimento per ottenere la condanna dell’Ufficio alle spese. Ciò anche al fine di un giusto equilibrio nel rapporto tra Contribuente e Fisco, quando quest’ultimo avvia contenziosi temerari.
Il nostro Studio è a disposizione per consulenze in materia di attrazione della residenza fiscale, nonché per l’assistenza in procedimenti di accertamento e contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate.
Fulvio Balestra
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