Prescrizione decennale al rimborso Iva
Credito in dichiarazione: no al termine biennale di decadenza
Costituisce indirizzo prevalente della Cassazione quello secondo cui la domanda di rimborso dell’Iva deve ritenersi presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito, mentre la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell’apposita domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma secondo, D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Sent. Cass. 02 Marzo 2016 n. 4145 allegata).Sentenza Cassazione n. 4145
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